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Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti e, in ogni caso, nei limiti dei posteggi appositamente previsti. A) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente; Negli esercizi commerciali all’ingrosso l’attività di vendita è rivolta esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori. G) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività, e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente Lex Casino raccolti su terreni soggetti a usi civici nell’esercizio dei diritti di raccolta; B) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;

  • Ai fini della tutela del consumatore, l’esercizio, in qualsiasi forma, dell’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
  • I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera.
  • L’esercizio e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
  • Tanti sono inoltre i casinò che permettono di accedere alla roulette live per Android e iOS concedendo promozioni e bonus dedicati esclusivamente agli utenti di device mobili.
  • Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.

La sospensione dell’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente. (Sospensione e cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) (Subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l’utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all’articolo 37 è rilasciata previa procedura a selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di dieci anni e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale.

L’offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l’aggiunta di letti permanenti, fatta salva l’ipotesi di deroga di cui all’articolo 95, comma 11, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione di alimenti e bevande) B) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell’elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco. B) sospende l’attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, supera il limite massimo di trentasei mesi senza riattivazione dell’esercizio commerciale; A) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità; Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande

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Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d’uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione.

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(Ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) (Disposizioni specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande) I Comuni possono individuare specifiche zone di tutela all’interno del territorio comunale, nelle quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. B) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande; l’attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d’affari. L’esercizio e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente. (Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)

Con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo sono stabilite le procedure e le modalità per l’iscrizione, dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale, nel registro di cui al comma 2, lettera c), la cui tenuta è affidata a PromoTurismoFVG. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio è approvato l’elenco dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 2, in base all’istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività. La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), i Comuni trasmettono annualmente all’Osservatorio regionale del commercio e del turismo la consistenza della rete distributiva, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni e le variazioni di titolarità. B) registra le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici commerciali, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato, la media e la grande struttura di vendita;

Su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale. La vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all’interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze. Nei cash and carry l’attività di vendita è svolta mediante l’impiego della vendita a libero servizio ovvero non assistita. C) un rappresentante designato dal ministero competente in materia politiche del lavoro;

L’obiettivo dell’accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all’adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito welfare dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l’individuazione dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice. B) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all’associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari; La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.